Raimondo Avvocati - Studio Legale
Avv. Umberto Raimondo
Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori
PENSIONE DI REVERSIBILITÁ: UN DIRITTO NEGLI ULTIMI TEMPI INGIUSTAMENTE CRITICATO CHE PUÓ GARANTIRE TUTELA ECONOMICA AI FAMILIARI DEL PENSIONATO.
DIRITTO DEL LAVORO,DELLA PREVIDENZA SOCIALE E SICUREZZA SUL LAVORO

La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale finalizzata ad assicurare continuità di tutela economica ai familiari del pensionato deceduto. Quando, invece, il lavoratore non era ancora titolare di pensione ma aveva maturato i requisiti assicurativi previsti, la prestazione prende il nome di pensione indiretta. Il fondamento normativo dell'istituto è tradizionalmente individuato nell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939 n. 1272, cui si sono affiancati nel tempo ulteriori interventi legislativi. Tra questi assume rilievo la L. 8 agosto 1995 n. 335, che ha previsto meccanismi di riduzione dell'importo del trattamento nei casi in cui il beneficiario disponga di redditi personali superiori a determinate soglie. La prestazione è erogata, nella generalità dei casi, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ente previdenziale di riferimento per la maggior parte dei lavoratori dipendenti e autonomi. Per alcune categorie di professionisti iscritti in albi professionali, tuttavia, la gestione previdenziale è affidata alle casse di previdenza di categoria, enti autonomi che amministrano la previdenza obbligatoria degli iscritti. Anche in tali sistemi previdenziali opera, seppur con discipline regolamentari proprie, la medesima ratio solidaristica che caratterizza l'istituto della pensione ai superstiti previsto nel sistema generale. Il diritto alla pensione di reversibilità spetta, in via prioritaria, al coniuge superstite e ai figli del pensionato o dell'assicurato deceduto. I figli ne beneficiano se minorenni, oppure se maggiorenni ma studenti entro i limiti di età previsti o inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. In assenza di tali soggetti, il trattamento può essere riconosciuto, in via subordinata, ai genitori ultrasessantacinquenni non titolari di pensione e a carico del defunto e, in ipotesi residuali, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili e a carico del dante causa. L'importo della pensione è determinato applicando una percentuale alla pensione percepita dal defunto - o a quella che sarebbe spettata allo stesso. In linea generale, al coniuge superstite spetta il 60% del trattamento pensionistico; la percentuale complessiva sale all'80% in presenza del coniuge e di un figlio e al 100% qualora vi siano il coniuge e due o più figli. In mancanza del coniuge, ai soli figli spettano quote pari al 70% per un figlio, 80% per due e 100% per tre o più figli. L'importo può subire riduzioni qualora il beneficiario disponga di redditi propri superiori alle soglie previste dall'art. 1, comma 41, della L. 8 agosto 1995 n. 335.

Un profilo di particolare interesse riguarda la posizione dell'ex coniuge divorziato. Ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, qualora la sentenza di divorzio abbia espressamente riconosciuto e quantificato un assegno divorzile, l'ex coniuge - pur non essendo più tale sotto il profilo dello status - può concorrere alla pensione di reversibilità, purché non abbia contratto nuove nozze. Nel caso in cui il pensionato si sia risposato, la prestazione può essere ripartita tra coniuge superstite ed ex coniuge titolare dell'assegno, secondo una valutazione equitativa rimessa al giudice. La pensione di reversibilità rappresenta dunque una forma di tutela previdenziale indiretta che riflette la funzione solidaristica del sistema pensionistico e la rilevanza economica dei rapporti familiari anche dopo la cessazione del vincolo coniugale.

Chi ritiene di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge dovrebbe valutare con attenzione l'attivazione della procedura per il riconoscimento del beneficio, trattandosi di un diritto che può incidere in modo significativo sulla stabilità economica futura. Una volta ottenuto il trattamento, è inoltre opportuno verificare periodicamente i cedolini pensionistici per accertare la correttezza delle voci e delle eventuali trattenute applicate dall'ente erogatore; in presenza di dubbi o anomalie può risultare utile una verifica tecnica con l'ausilio di un professionista esperto in materia previdenziale.