Raimondo Avvocati - Studio Legale
Avv. Umberto Raimondo
Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori
ALIENAZIONE PARENTALE: IL FENOMENO CHE MOLTI VOGLIONO NEGARE MA CHE I TRIBUNALI INCONTRANO OGNI GIORNO, COME REALTÁ GRAVE, CONCRETA E TUTT′ALTRO CHE STRUMENTALE. LA CASSAZIONE ORMAI STA INTERVENENDO IN MANIERA CHIARA E PRECISA.

Nel diritto di famiglia l'alienazione parentale (PAS) rappresenta una dinamica relazionale patologica che può emergere nei contesti di elevata conflittualità genitoriale, in particolare nei procedimenti di separazione e divorzio. Con tale espressione si fa riferimento alla situazione in cui il minore sviluppa un progressivo rifiuto nei confronti di uno dei genitori a seguito di comportamenti, atteggiamenti o strategie relazionali poste in essere dall'altro genitore e idonee a compromettere o deteriorare il rapporto affettivo con la figura genitoriale alienata. È opportuno chiarire che l'alienazione parentale non costituisce una mera costruzione teorica o giurisprudenziale, bensi¬ una dinamica concretamente riscontrabile nella realtà delle crisi familiari. Il diritto, pur non prevedendo una tipizzazione legislativa autonoma del fenomeno, interviene ogniqualvolta tali comportamenti risultino lesivi del diritto del minore alla bigenitorialità . Il fondamento normativo di tale tutela si rinviene anzitutto nell'art. 30 della Costituzione e nell'art. 315-bis c.c., che riconoscono al figlio il diritto a ricevere cura, educazione e assistenza morale da entrambi i genitori. In caso di crisi della coppia, il principio cardine è¨ poi rappresentato dall'art. 337-ter c.c., secondo cui il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Proprio alla luce di tale principio, le condotte di uno dei genitori dirette a ostacolare o compromettere il rapporto tra il figlio e l'altro genitore assumono una rilevanza giuridica particolarmente significativa. L'ordinamento attribuisce infatti al giudice il potere di intervenire con misure incisive qualora tali comportamenti risultino contrari all'interesse del minore. Ed invero n questa prospettiva, l'art. 337-quater c.c. consente di disporre l'affidamento esclusivo quando l'affidamento condiviso si riveli pregiudizievole per il figlio, mentre gli artt. 333 e 336 c.c. consentono l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che tenga comportamenti dannosi per il minore. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto che l'ostacolo sistematico alla relazione tra il minore e uno dei genitori rappresenta una grave violazione dei doveri genitoriali e può giustificare un intervento correttivo del giudice. In tal senso, la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 7041 del 2013 ha affermato che l'atteggiamento del genitore che ostacoli il rapporto tra il figlio e l'altro genitore può legittimare la modifica dei provvedimenti sull'affidamento qualora ci sia necessario per tutelare l'interesse del minore. Analogo principio è stato ribadito con la sentenza n. 5847 del 2013. Di particolare rilievo è inoltre la sentenza n. 6919 del 2016, nella quale la Suprema Corte ha chiarito che il giudice può accertare la presenza di comportamenti alienanti indipendentemente dalla qualificazione scientifica della cosiddetta sindrome di alienazione parentale. Ciò che rileva è la verifica concreta di condotte idonee a determinare un allontanamento ingiustificato del minore da uno dei genitori. Proprio in presenza di tali dinamiche, la giurisprudenza ha evidenziato come il rischio giuridico più rilevante per il genitore che ostacola il rapporto tra il figlio e l'altro genitore sia rappresentato dalla possibile modifica dell'affidamento e del collocamento del minore. Qualora emerga che il comportamento di un genitore compromette il diritto del figlio alla bigenitorialità, il giudice può infatti disporre il trasferimento del collocamento presso l'altro genitore o adottare provvedimenti limitativi della responsabilià genitoriale.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimià evidenzia dunque un principio sempre più chiaro: il conflitto tra i genitori non può trasformarsi in uno strumento di esclusione di uno di essi dalla vita del figlio. Quando ciò accade, l'ordinamento non rimane inerme, ma può intervenire anche con decisioni incisive, sino a modificare l'assetto dell'affidamento quando ciò sia necessario per garantire la tutela del minore e il rispetto del suo diritto fondamentale alla bigenitorialità .