Raimondo Avvocati - Studio Legale
Avv. Umberto Raimondo
Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori
UNO SGUARDO INTERPRETATIVO ALLE LEGGE N. 54 DEL 2006: HA INTRODOTTO REALMENTE SECONDO IL TENORE LETTERALE IL C.D. AFFIDAMENTO CONDIVISO OPPURE TRACCIA QUASI INEQUIVOCABILMENTE LE LINEE DELL′AFFIDAMENTO PARITETICO?
DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE. PARTICOLARE TUTELA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
La legge dell'08 febbraio 2006 n. 54 ha stabilito che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.