Raimondo Avvocati - Studio Legale
Avv. Umberto Raimondo
Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori
LA TUTELA GIURIDICA E I RELATIVI BENEFICI ASSISTENZIALI PER LE VITTIME DEL DOVERE E/O PER GLI EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE. IL DIRITTO PUÓ ESSERE FATTO VALERE COME IURE HEREDITATIS ANCHE DAI FAMILIARI ESPRESSAMENTE INDICATI DALLE NORMATIVE DI LEGGE.
DIRITTO DEL LAVORO,DELLA PREVIDENZA SOCIALE E SICUREZZA SUL LAVORO
Si deve osservare che, purtroppo, sono in costante continuo aumento il numero e i casi di coloro che sono vittime del dovere. Ciò è dovuto sia all'aumento della criminalità comune sia alle condizioni di rischio legate alle attività di servizio. Inoltre, l'incessante aumento riguarda anche gli equiparati alle vittime del dovere. Cioè coloro che contraggono delle infermità anche mortali, per l'aggravamento del rischio normalmente sotteso all'attività ordinaria. Infatti, in alcuni casi, le missioni sono particolari. Cioè non sono "contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione…", che comporta un maggior "fattore di rischio" (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6497 del 03.03.2023). Ciò è espressamente sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte in continua evoluzione. i benefici e provvidenze assistenziali riconosciuti alle vittime del dovere ed equiparati sono:

a)- in relazione alla legge n. 302 del 20 ottobre 1990 :

a.1)- liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi ex art. 4, comma 1 della legge del 07 luglio 2006 n. 243 e ss.mm.ii;

b)- in relazione alla legge 23 novembre 1998 n. 407:

b.1)-elargizione di un assegno vitalizio ai sensi dell'art. 5, comma 3° (all.to n. 16);

c)- in relazione alle legge del 3 agosto 2004 n. 206:

c.1)- speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3° della predetta legge ;

d)- sempre in relazione alla predetta legge deL 23.11.1998 N. 407:

d.1)- in caso di decesso (della vittima del dovere e dell'equiparato alla vittima del dovere) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite n.2 annualità, comprensiva della 13^ mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico e al relativo pagamento "provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di riversibilità o indiretta"