La responsabilità civile del medico, ridefinita dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelliâ€'Bianco), continua a fondarsi sulla distinzione tra responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ed extracontrattuale del singolo medico. La struttura risponde ex art. 1218 c.c. secondo l'impostazione delle Sezioni Unite (Cass. civ., SU, n. 577/2008), con responsabilità estesa anche ai c.d. errori organizzativi o di sistema, ormai riconosciuti dalla giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, n. 28994/2019). Il medico risponde invece ex art. 2043 c.c., salvo rapporto contrattuale diretto, con onere della prova a carico del paziente come precisato da Cass. civ., Sez. III, n. 37017/2022. Rimane ferma la qualificazione dell'obbligazione sanitaria come obbligazione di mezzi (Cass. civ., Sez. III, n. 233/2018), da valutare alla luce dell'aderenza alle buone pratiche cliniche.
Il consenso informato conserva autonomia risarcitoria: la sua violazione integra una lesione del diritto all'autodeterminazione, risarcibile anche in assenza di errore tecnico (Cass. civ., SU, n. 24305/2015; Cass. civ., Sez. III, n. 28985/2019), in coerenza con la disciplina della legge 219/2017.
Con la riforma 2024â€'2025 si registra un significativo riequilibrio tra posizione del paziente e quella del medico. Il sanitario non è più rigidamente confinato nella responsabilità extracontrattuale: nelle prestazioni personalizzate o nell'attività liberoâ€'professionale intramoenia emergono profili paraâ€'contrattuali che alleggeriscono l'onere probatorio del paziente. Sul versante della colpa professionale, le linee guida perdono la natura scriminante: il medico può rispondere anche per colpa lieve quando l'applicazione standardizzata risulti inadeguata al caso concreto, attenuando la precedente rigidità degli artt. 5 e 6 L. 24/2017.
La struttura sanitaria, al contrario, diventa il vero fulcro dell'imputazione del rischio clinico, con responsabilità organizzative ampliate, obblighi gestionali più stringenti e un sistema assicurativo rafforzato. La riforma introduce infatti massimali più elevati, un fondo di garanzia nazionale e l'azione diretta del paziente contro l'assicuratore, sul modello dell'RCA, garantendo maggiore certezza risarcitoria e una più solida tutela per entrambi i soggetti coinvolti.
Nel complesso il sistema evolve verso una maggiore protezione del paziente e un alleggerimento della posizione del medico, pur mantenendo alta l'attenzione sulla qualità dell'organizzazione sanitaria e sulla personalizzazione delle cure.
© - Adjectives - BDF communication - 2026 - Privacy Policy - Modifica preferenze cookie